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I MATRIMONI MISTI

Ultimo Aggiornamento: 01/09/2009 07:46
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01/09/2009 07:46

XVIII CAPITOLO DEL LIBRO:

"MA IL VANGELO NON DICE COSI'":

 

Fascicoli dal n° 264 al n° 266

 

I MATRIMONI MISTI

 

A cura di frà Tommaso Maria di Gesù dei frati minori rinnovati

Via alla Falconara n° 83 - 90100 Palermo  - Tel. 0916730658

 

 

Ascoltiamo il nostro fratello obiettante.

 

Non cattolico. Per i matrimoni celebrati fra sposi di fede diversa la Chiesa cattolica prescrive che la donna cattolica s'impegni, giurando sul Vangelo:

 

1. A far battezzare ed educare nella propria religione i suoi figli;

2. A non presentarsi mai dinanzi al ministro di culto non cattolico;

3. Ad esigere piena libertà per sé e per i suoi figli nel praticare la religione cattolica;

4. A procurare, per quanto possibile, la conversione del suo sposo al cattolicesimo.

 

Per la parte non cattolica gli impegni sono i seguenti:

 

1. "Di far battezzare tutti i figli che avrò dalla mia unione con la sposa cattolica";

2. “Di lasciare libera la mia sposa nella professione della sua fede cattolica";

3. "Di non presentarmi mai per questo mio matrimonio dinanzi al ministro di culto non cattolico".

 

La Congregazione per la dottrina della fede nel 1966 emanò una "istruzione" che, praticamente, riconfermava le disposizioni precedenti, eccetto i seguenti punti:

 

1. E' tolta la scomunica ai cattolici che hanno celebrato il matrimonio nella Chiesa evangelica;

2. Se gli sposi manifesteranno una ferma volontà di agire come hanno deciso, è probabile che ottengano certe dispense, purchè il matrimonio sia celebrato nella Chiesa romana;

3. Si permette al pastore protestante di assistere alla funzione nella Chiesa cattolica e di recitare poi insieme al prete il “Padre nostro".

 

Per un evangelico, il matrimonio celebrato nella Chiesa romana, ha le seguenti conseguenze:

 

1. L'evangelico commette un sacrilegio, chiamando Dio a testimone di un atto contrario alla propria coscienza e alla volontà di Dio.

2. L'evangelico giura bensì di lasciare libero il coniuge, ma è consapevole che questi non giura affatto di lasciare a lui la medesima libertà.

3. L'evangelico, in realtà, rinunzia alla propria religione, sapendo che l'altro coniuge si impegna a fare tutto il possibile per la sua conversione.

4. L’evangelico distrugge il matrimonio cristiano nel momento in cui lo celebra, perchè afferma di voler essere unito in tutto con l'altro coniuge, mentre, di fatto, non vi è in quello che è essenziale, cioè nella fede e nell'obbedienza alla S. Scrittura.

5. L'evangelico compie, in uno dei più solenni momenti della sua vita, uno degli atti più vili, destinando delle creature che ancora debbono nascere alla ignoranza della Verità. Egli sacrifica alla passione per il coniuge il destino eterno dei propri figli, e baratta Dio in cambio di una moglie o di un marito.

6. L'evangelico abdica fin dal principio la direzione della sua famiglia alla occulta presenza del prete, il quale, per mezzo del confessionale, potrà indagare in ogni segreto della sua vita privata e coniugale.

7. L'evangelico prepara una separazione spirituale particolarmente tragica dai propri figli, ai quali insegneranno non solo delle dottrine che gli ripugneranno, ma inculcheranno ai bambini la convinzione che il loro padre (o madre) sono degli eretici.

- La Chiesa evangelica non esige nulla che offenda la coscienza del coniuge cattolico, eccetto l'impegno di vivere da coniuge cristiano, secondo i precetti della Parola di Dio.

Nel caso che all'evangelico non sia proprio possibile il matrimonio nella sua chiesa, egli deve esigere che venga celebrato solo civilmente. Questa soluzione è lungi dall'essere ideale, giacchè il problema si presenterà di nuovo quando si tratterà di battezzare i figli e quando si dovrà dare loro l'istruzione religiosa. Ma rimandando la soluzione, si guadagna tempo e intanto il coniuge evangelico avrà avuto modo, con la persuasione e soprattutto con l'esempio della propria condotta cristiana, di convincere l'altro, secondo la parola dell'apostolo Pietro: "Parimenti voi, mogli, siate soggette ai vostri mariti, affinchè, se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla Parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quand'avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa" (1 Pt 3, 1-2).

 

Cattolico. L'argomento dei matrimoni misti, di per sé meno scottante degli altri trattati sinora, si presenta interessante per le poche cognizioni che si hanno in materia. Pochi sono quelli che conoscono le disposizioni vigenti della Chiesa Cattolica in merito a tali matrimoni e pochi sono interessati a conoscerli. Intanto, ringraziamo il fratello non cattolico che con le sue obiezioni a tanti punti della fede e della dottrina cristiana, ci ha procurato la gioia di conoscere meglio la nostra religione e, di conseguenza, ci ha sempre più convinti degli errori che circolano fuori la Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana, l'unica fondata da Nostro Signore Gesù Cristo.

Andando avanti, vedremo come molte disposizioni del passato oggi sono state raddolcite o modificate, anche in vista dello sforzo per l'ecumenismo e nella speranza di vedere un giorno, secondo il desiderio di Gesù, uniti tutti i Cristiani in una sola fede, in un solo Signore e in un solo battesimo.

Le norme relative ai matrimoni misti, pubblicate da Paolo VI col Motu proprio "matrimoni misti" il 31 marzo 1970, costituiscono la posizione attuale della Chiesa cattolica e sono state inserite nel Codice di Diritto Canonico del 1983. Alla base dell'evoluzione della normativa c'è la nuova consapevolezza maturata nel Concilio Vaticano II circa l'ecumenismo e la libertà religiosa, cioè circa gli aspetti fondamentali dei matrimoni misti.

Si è giunti al documento attuale dopo un lungo periodo di approfondimento dottrinale e di sperimentazione disciplinare: il Votum del Concilio trasmesso al Papa nel nov. 1964; l'istruzione Sacramento del matrimonio del marzo 1966; il decreto Crescens matrimoniorum (il crescere dei matrimoni) del marzo 1967; il Sinodo dei Vescovi dei 1967. Nonostante il progresso notevole rispetto alla normativa del codice del 1917 (eliminazione dell'impedimento e delle pene canoniche; promesse alla parte cattolica e non cattolica; educazione dei figli; forma canonica e liturgica), le comunità cristiane non cattoliche avrebbero voluto una migliore considerazione della loro posizione in ordine al matrimonio. Ma solo con la ricomposizione dell'unità dei cristiani il problema dei matrimoni misti sarà perfettamente risolto.

Incremento numerico dei matrimoni misti

I matrimoni misti, cioè i matrimoni contratti dalla parte cattolica con una parte non cattolica, sia battezzata che non battezzata, sono stati sempre oggetto della premurosa sollecitudine della Chiesa in forza del suo stesso mandato. Tale sollecitudine le è attualmente richiesta con più urgente insistenza, attese le speciali circostanze della nostra età. Mentre, infatti, in passato i cattolici vivevano divisi dai seguaci di altre confessioni cristiane e dai non cristiani anche in rapporto al luogo ed al territorio, nei tempi a noi più vicini non solo siffatta separazione si è notevolmente attenuata, ma le stesse relazioni tra gli uomini di varie regioni e religioni hanno avuto un ampio sviluppo, sicchè ne è derivato un grande incremento numerico delle unioni miste. In tutto questo hanno anche influito la crescita e la diffusione della civiltà e dell'attività industriale, il fenomeno della urbanizzazione con il conseguente scadimento della vita in campagna, le migrazioni di massa e l'aumentato numero di profughi di ogni genere.

La Chiesa si rende conto che i matrimoni misti, proprio perchè sono conseguenza della diversità di religione e della divisione esistente tra i cristiani, non giovano ordinariamente, tranne alcuni casi, alla ricomposizione dell'unità tra tutti i cristiani. In realtà sono moltissime le difficoltà inerenti ad un matrimonio misto, in quanto esso introduce una specie di divisione nella cellula vivente della Chiesa, come giustamente è chiamata la famiglia cristiana, e a causa della diversità di vita religiosa rende più difficile nella stessa famiglia l'adempimento fedele dei precetti evangelici, specie per quanto riguarda la partecipazione al culto della Chiesa e l'educazione della prole.

Per tali motivi la Chiesa, con grande senso di responsabilità, sconsiglia di contrarre matrimoni misti, essendo suo vivo desiderio che i cattolici nella loro vita coniugale possano raggiungere una perfetta coesione spirituale e un piena comunione di vita. Ma poichè è un diritto naturale dell'uomo contrarre matrimonio e generare prole, la Chiesa con le sue leggi, che dimostrano chiaramente la sua sollecitudine pastorale, provvede a regolare le cose in modo che da una parte sia garantito l'assoluto rispetto dei precetti di diritto divino, dall'altra sia tutelato il predetto diritto a contrarre matrimonio.

La Chiesa segue anzitutto con vigile cura sia l'educazione dei giovani, e la loro capacità di assumersi responsabilmente i propri doveri ed a svolgere le loro funzioni nella Chiesa, sia la preparazione dei nubendi, che hanno intenzione di contrarre un matrimonio misto, sia l'opera da rivolgere a coloro che han già contratto tale matrimonio. E anche se nel caso di persone battezzate, ma di diversa confessione religiosa, minore è il pericolo che esse diventino indifferenti in materia di religione, tuttavia tale pericolo sarà più facilmente evitato se i due coniugi, pur uniti in matrimonio misto, conosceranno a fondo l'indole cristiana della società coniugale e saranno in ciò opportunamente aiutati dalle autorità ecclesiastiche, a cui appartengono. Anche le stesse difficoltà, sorte eventualmente tra coniuge cattolico e coniuge non cattolico, potranno essere superate grazie alla vigilanza ed allo zelo dei pastori.

Nei matrimoni misti i fedeli devono essere avvertiti che è preciso dovere del coniuge cattolico conservare la propria fede, per cui non gli sarà mai lecito esporsi al pericolo prossimo di perderla. La parte cattolica ha l'obbligo di provvedere, in quanto è possibile, perchè la prole sia battezzata ed educata cattolicamente e possa ricevere tutti i mezzi per l'eterna salvezza, che la Chiesa mette a disposizione dei suoi figli.

 

La disciplina canonica dei matrimoni misti viene adattata ai vari casi e circostanze, per quanto concerne sia la forma giuridica in cui si contrae il matrimonio, sia la sua celebrazione liturgica, sia infine l'assistenza pastorale da prestare ai coniugi ed ai figli nati nel matrimonio, secondo le varie condizioni dei coniugi o i diversi gradi della loro comunione ecclesiale.

Il Concilio Vaticano II ha trattato dei matrimoni misti con una visione più concreta ed attuale, specialmente nel decreto "Unitatis redintegratio" e nella dichiarazione “Dignitatis humanae”.

In base a ciò il Papa Paolo VI, considerando i voti presentati nel Sinodo dei Vescovi, stabilì le seguenti norme:

1. Il matrimonio misto non è lecitamente contratto senza previa dispensa dell'Ordinario del luogo.

2. Il matrimonio tra un cattolico e un non battezzato è invalido se contratto senza previa dispensa dell'Ordinario del luogo.

3. Dai suddetti impedimenti la Chiesa, tenuto conto delle condizioni e delle circostanze di tempo, di luogo, di persona, non si rifiuta di dispensare, sempre che ci sia la giusta causa.

4. Per ottenere dall'Ordinario del luogo la dispensa dall'impedimento, la parte cattolica deve dichiararsi disposta ad allontanare da sé il pericolo di perdere la fede. Essa inoltre ha l'obbligo grave di formulare la promessa sincera che farà tutto quanto sarà in suo potere, perchè tutta la prole sia battezzata ed educata nella Chiesa cattolica.

5. Di tali promesse della parte cattolica, dovrà tempestivamente essere informata la parte non cattolica.

6. Ad entrambe le parti siano illustrate le finalità e le proprietà essenziali del matrimonio, che nessuno dei due contraenti dovrà escludere.

7. E' compito della Conferenza Episcopale, secondo la propria competenza territoriale, stabilire il modo in cui queste dichiarazioni e promesse, necessarie in ogni caso, dovranno essere fatte, se soltanto a voce, se anche per iscritto, se in presenza di testimoni...

8. I matrimoni misti devono essere contratti secondo la forma canonica, e ciò è condizione richiesta per la loro validità, salva la prescrizione del decreto Crescens matrimoniorum, emanato dalla Congregazione per le Chiese Orientali il 22 febbraio 1967.

9. Se ci sono difficoltà gravi che impediscano l'osservanza della forma canonica, gli Ordinari del luogo hanno il diritto di dispensare dalla forma canonica per il matrimonio misto; ma è compito della Conferenza Episcopale stabilire le nonne secondo le quali la predetta dispensa viene uniformemente e lecitamente concessa nella rispettiva regione o territorio, procurando che ci sia sempre una celebrazione in forma pubblica.

10. Bisogna fare in modo che tutti i matrimoni validamente contratti siano diligentemente registrati nei libri prescritti dal Diritto canonico. I pastori di anime procurino che anche i ministri acattolici collaborino inserendo nei loro libri la registrazione delle nozze con la parte cattolica...

11. ... In particolari circostanze... potranno essere seguiti, dietro consenso dell'Ordinario del luogo, i riti del matrimonio durante la Messa ("Ordo" nn. 19-38), osservando per ciò che riguarda la Comunione Eucaristica le prescrizioni della legge generale.

12. Le Conferenze Episcopali informino la Sede Apostolica di tutte le decisioni che, secondo la loro competenza, prenderanno in materia di matrimoni misti.

13, E' proibita la celebrazione del matrimonio dinanzi al sacerdote (o diacono) cattolico, e al ministro acattolico, che celebrino simultaneamente il rito rispettivo. E' parimenti esclusa, sia prima che dopo la celebrazione cattolica, un'altra celebrazione religiosa del matrimonio per la formulazione o per il rinnovamento del consenso matrimoniale. 

14. Gli Ordinari del luogo e i parroci procurino che non manchi mai al coniuge cattolico ed ai figli, l'aiuto spirituale necessario per l'adempimento dei loro obblighi di coscienza... Aiutino i coniugi nello sviluppo dell'unità della vita coniugale. .. E' pertanto auspicabile che i pastori stabiliscano con i ministri delle altre comunità religiose opportune relazioni, informandole a sincera lealtà e illuminata fiducia.

15. Sono abrogate tutte le pene stabilite dal can. 2319 del Diritto canonico; per coloro però che sono già incorsi in tali pene, cessano i loro effetti giuridici, salvi restando gli obblighi, di cui al n. 4 di queste norme.

16. L'Ordinario del luogo può concedere la sanazione in radice di un matrimonio misto, adempiendo alle condizioni, di cui ai nn. 4 e 5 delle presenti norme e osservando quanto il diritto stabilisce.

17. In caso di particolare difficoltà o di dubbio nell'applicazione di queste stesse norme, si ricorra alla S. Sede.

 

Leggendo i documenti dal Concilio di Firenze a Giovanni Paolo II (a cura di P. Barberi e D. Tettamanzi, Ediz. Massimo), vi si trovano più decise proibizioni e cautele per la celebrazione di matrimoni misti.

Non credo opportuno riportare tali testi, giacchè, come si è visto, nella nuova legislazione, a partire dal Concilio Vaticano II, molte situazioni sono state rivedute e migliorate.

Questo addolcimento di vedute possiamo meglio vederlo nel nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica nei numeri dal 1633 al 1637, pag. 418, di cui sintetizzo alcune frasi.

- In numerosi paesi si presenta assai frequente la situazione dei matrimoni misti. Essa richiede un'attenzione particolare dei coniugi e dei pastori...

- La diversità di confessione fra i coniugi non costituisce un ostacolo insormontabile per il matrimonio... Ma le difficoltà dei matrimoni misti non devono neppure essere sottovalutate...

Le varie divergenze... possono costituire una sorgente di tensioni... e può presentarsi la tentazione dell'indifferenza religiosa.

- Secondo il diritto in vigore per la liceità di un matrimonio misto occorre l'espressa licenza dell'autorità ecclesiastica.

- In molte regioni, grazie al dialogo ecumenico, si è potuta organizzare una pastorale comune per i matrimoni misti... Questo dialogo deve incoraggiare lo sviluppo di ciò che è comune nella fede, e il rispetto di ciò che li separa.

- Nel matrimonio con disparità di culto lo sposo cattolico ha un particolare compito: infatti “il marito non credente, viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente" (1 Cor 7,14)... L'amore coniugale sincero, la pratica umile e paziente delle virtù familiari e la preghiera perseverante possono preparare il coniuge non credente ad accogliere la grazia della conversione.

 

Dopo quanto ho detto, credo che diverse difficoltà ormai siano state superate, specialmente con la possibilità di organizzare una pastorale comune.

Certo la Chiesa cattolica deve interessarsi maternamente del coniuge cattolico, almeno fin che può. La ragione è molto semplice: si tratta di un matrimonio in cui il non cattolico con le sue credenze antievangeliche, viene a trovarsi, nell'errore, anche se in buona fede. In fin dei conti, tutte le precauzioni si riducono a questo: cercare di conservare il cattolico e la sua prole nella Verità evangelica.

Per quanto riguarda l’"evangelico", se egli è ben convinto di commettere un sacrilegio, di essere contro la volontà di Dio, di distruggere il matrimonio cristiano, di commettere un atto di viltà in uno dei momenti più solenni della sua vita, di sacrificare alla passione del coniuge il destino eterno dei propri figli e baratta Dio in cambio dell'altro coniuge che lo considera un eretico, a mio parere, un evangelico che fa tutto questo male consapevolmente, è veramente riprovevole e dovrebbe, per coscienza, rinunciare ad un matrimonio simile.

Ma il guaio è che, generalmente, l'evangelico - come tutti quelli che sono nell'errore - diventa più aggressivo, prepotente e intollerante, ed è capace di imporre alla parte cattolica la sua linea di condotta con tutte le conseguenze immaginabili.

Hai detto ancora che l'evangelico pretende di vivere da cristiano, secondo i precetti della Parola di Dio.

Su questo punto devo far presente, anche se sono costretto a ripetermi per l'ennesima volta, che la inconciliabilità tra Cattolicesimo e tutte le altre confessioni “sedicenti cristiane”, consiste proprio in questo: CHE LE CONFESSIONI NON CATTOLICHE VIVONO TUTTE NON SECONDO I PRECETTI DELLA PAROLA DI DIO.

 

                           Il Signore vi dia pace.

   Fra Tommaso Maria di Gesù

 

(fine dell’argomento)

 

BIBLIOGRAFIA

 

“Matrimonio e Famiglia: nel Magistero della Chiesa” a cura di P. Barberi e D. Tettamanzi, Ediz. Massimo, Milano.

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