ORGANI
Art. 7
Gli organi della Congregazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente.
Art. 8
L'Assemblea è costituita dai soci effettivi. E’ convocata nella sede principale, o in altro luogo, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
E’ anche convocata quando se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci effettivi.
L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggere all'interno della sede sociale e da divulgarsi nei termini, modalità e mezzi di volta in volta ritenuti idonei dal Comitato Direttivo.
Ciascun socio effettivo ha un voto. Ogni socio effettivo può farsi rappresentare da un altro socio effettivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà dei soci effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Congregazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.
E’ compito dell'Assemblea:
a) approvare il bilancio;
b) deliberare sugli indirizzi e direttive generali per il funzionamento, l'espansione e il potenziamento dell'Organizzazione confessionale;
c) deliberare sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
d) nominare e revocare i membri dei Comitato Direttivo;
e) deliberare, su proposta del Comitato Direttivo, l'ammissione, la decadenza e l'espulsione dei soci effettivi; nonché, su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, la decadenza e l'espulsione dei soci aderenti;
f) ratificare le dimissioni dei soci effettivi;
g) deliberare sullo scioglimento della Congregazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dei Comitato Direttivo e, in caso di impedimento o assenza, nell'ordine:
-- dal Vicepresidente;
-- dal membro del Comitato Direttivo più anziano di età.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9
La Congregazione è amministrata dal Comitato Direttivo composto, secondo le direttive dell'Assemblea, da tre o più membri, sempre in numero dispari, che durano in carica sette anni e sono rieleggibili.
I nomi dei componenti il Comitato Direttivo, con la menzione delle loro funzioni, ed ogni successivo mutamento per qualsiasi causa, sono tempestivamente comunicati all'Autorità tutoria.
Il Comitato Direttivo sceglie tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario può ricoprire anche l'incarico di Tesoriere.
In caso di morte, dimissioni o revoca di uno o più membri del Comitato Direttivo, lo stesso Comitato nominerà il sostituto o i sostituti. Tali nomine dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea dei soci.
Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio.
Le deliberazioni dei Comitato sono valide se prese con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Congregazione. Per quella straordinaria occorre sottoporre al più presto le questioni alla ratifica dell'Assemblea.
In particolare delibera:
-- sulle attività concernenti la pubblicazione, la stampa, l'acquisto e la distribuzione di letteratura atta a divulgare le verità bibliche;
-- sulla formazione di nuove Congregazioni locali, sui loro rispettivi territori di attività e sullo scioglimento delle Congregazioni medesime;
-- sulla sorveglianza e direttiva delle Congregazioni locali attraverso le Circoscrizioni e i Distretti e sulle competenze delle Circoscrizioni e dei Distretti medesimi;
__ sui regolamenti e sulle disposizioni relative alle Congregazioni locali, enti, associazioni, case religiose e altre istituzioni attraverso cui vengono conseguite le finalità proprie della Confessione;
-- sulle nomine e assegnazioni dei ministri, anziani, servitori di ministero pionieri; sulle assegnazioni dei membri delle case religiose, dei sorveglianti di circoscrizione e di distretto e sull'invio di missionari all'estero; sulla revoca dei suddetti incarichi;
-- sulla costituzione di Cornitatì speciali per lo svolgimento di particolari compiti,
-- sull ' organizzazione di assemblee religiose di qualsiasi estensione territoriale;
-- su ogni altra attività o disposizione che abbia attinenza con l'opera di predicare e insegnare la buona notizia del Regno di Dio e di promuovere, organizzare e dirigere la Confessione religiosa.
Il Comitato ha inoltre la facoltà di far costruire edifici e di acquistare beni immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati, alienare beni a trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, permutare beni, affrancare censi e canoni, accendere mutui, atterrare piante di alto fusto, riscuotere e impiegare capitali, aprire conti correnti bancari e postali, locare immobili oltre i nove anni, fare fronte alle liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale della Congregazione, chiedendo, quando occorra, la preventiva autorizzazione dell'Autorità tutoria. infine il Comitato deve provvedere a: mantenere e aggiornare le registrazioni; redigere il bilancio;
proporre all'Assemblea l'ammissione, la decadenza e l'espulsione dei soci effettivi, nonché sottoporre ad essa, per la ratifica le dimissioni dei medesimi;
-- ratificare le dimissioni dei soci aderenti e sottoporre all'Assemblea, per la relativa delibera, la loro decadenza ed espulsione. Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri a uno o più dei suoi membri.
Art. 10
Il Presidente, legale rappresentante dell'Ente, è cittadino italiano ed ha il domicilio nello Stato.
Rappresenta la Congregazione e i soci di fronte alle Autorità, a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede il Comitato Direttivo; dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo Comitato.
Provvede a prendere tutte le deliberazioni occorrenti al soddisfacimento dei compiti della Congregazione che non siano di competenza del Comitato Direttivo o dell'Assemblea; mantiene i contatti spirituali con l'Organizzazione Mondiale, nonché con le Associazioni e le Congregazioni all'estero; rilascia certificazioni che consentano la richiesta all'Autorità competente di permessi di soggiorno temporaneo in Italia per i missionari stranieri.
in caso di urgenza, prende anche le deliberazioni che spetterebbero al Comitato Direttivo, a condizione di riferire, per la ratifica, alla sua prima adunanza.
Art. 11
Il Vicepresidente, di cui ai precedenti artt. 8 e 9, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 12
E Segretario si occupa della regolare tenuta delle registrazioni sociali, della corrispondenza, della documentazione in genere e redige e custodisce i verbali delle riunioni.
Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere, di cui al successivo art. 13.
Art. 13
Su istruzioni dei Presidente e in conformità alle deliberazioni dei Comitato Direttivo, il Tesoriere tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Comitato, provvede all'incasso delle entrate e alla erogazione delle uscite, cura le registrazioni contabili.
Art. 14
Tutte le cariche sono gratuite. Le stesse persone possono essere sempre rielette.
PATRIMONIO
Art. 15
La Congregazione provvede al raggiungimento delle sue finalità mediante collaborazioni e contribuzionì volontarìe.
Il patrimonio della Congregazione è costìtuíto:
a) dai beni mobili o immobili di proprìetà della Congregazione;
b) dalle contribuzioni volontarie dei soci effettivi e aderenti e di terzi;
c) da donazioni, lasciti, legati o successioni;
d) da altre eventuali entrate, ivi compresi i contributi per ripianare i costi di stampa e consentire il proseguimento e lo sviluppo dell'attività tipografica destinata alla dìffusione dei messaggio biblico
GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 16
La gestione amministrativa ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
DEVOLUZIONE DEI BENI
Art. 17
In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio della Congregazione sarà interamente devoluto ad altra istituzione in Italia avente scopi analoghi e retta dai principi che guidano l'Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 18
Per tutto quanto non è stabilito dall'atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni previste dal vigente codice civile italiano.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 19
I ministri di culto della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ai quali sono riconosciuti facoltà e diritti in seguito ad autorizzazionì del Governo italiano e ad intese tra il medesimo Governo e la stessa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania -- come la celebrazione dei matrimonì con effetti civili, l'assistenza religiosa ai detenuti ed agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, e il trattamento pensionistico e l'assistenza sanitaria assicurati dall'I.N.P. S. --, all'atto del riconoscimento della personalità giuridica della "Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova" da parte delle Autorità competenti, divengono ministri di culto della Congregazione medesima con le stesse facoltà e diritti sopra specificati.
ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLO STATUTO DEI T.d.G.
a cura del dott. Baldassare la Fata ex anziano dei TdG
Si invitano i tdG a riflettere su alcuni punti dello Statuto:
1) Il loro interesse per la cultura, l’arte, quali la visita a luoghi di interesse religioso, è quanto mai sospetto, visto che considerano le Chiese la dimora di Satana.
2) L’Art. 3 comma p dello statuto dice che la Congragazione dei tdG “promuove e realizza…visite a luoghi di interesse religioso”. Questo è assolutamente falso, ed i tdG lo sanno bene, perché il testimone non entra in Chiesa nemmeno in occasione della morte di un parente intimo i cui funerali si svolgono in una Chiesa Cattolica. Il comma P dell’art.3 è stato messo ad arte, ma in effetti la Società Torre di Guardia non organizza visite nelle Chiese Cattoliche, e visto che l’Italia è a maggioranza cattolica, non sarà forse questa un’altra strategia nella guerra teocratica per ingraziarsi il “satanico” governo italiano e mettere le mani sull’8% delle dichiarazioni dei redditi? “Mentire al nemico” è lecito, anzi obbligatorio per i tdG, e per loro i nemici sono tutti coloro che non fanno parte della loro Organizzazione. Anzi i tdG considerano tutti i governi mondiali la visibile organizzazione di Satana. Riporto di seguito la citazione tratta dalla Torre di Guardia del 1 Maggio 1958 pag. 259 “Forse qualcuno si chiederà come si potrà distinguere la differenza che esiste fra l’uso di strategia nella guerra teocratica per nascondere la verità e il ricorrere alle menzogne…Naturalmente non vi è alcun motivo di usare strategia di guerra nelle relazioni con i nostri fratelli cristiani…Ma nascondere la verità ad un nemico, che non ha diritto di conoscerla, non gli reca alcun male, specialmente quando egli userà tali informazioni per dannegiare altri…Quindi in tempo di guerra spirituale, (ed i tdG dicono che oggi siamo in tempo di guerra spirituale) (le parentesi sono mie), è appropriato sviare il nemico nascondendo la verità. Non viene fatto egoisticamente; non reca danno a nessuno; al contrario, fa molto bene. Oggi i servitori di Dio (cioè i tdG.) sono impegnati in una guerra, una guerra spirituale, teocratica, una guerra ordinata da Dio contro le forze spirituali malvage e contro i falsi insegnamenti.” Fin qui la Torre di Guardia. Riflettete fratelli testimoni, questo è puro fondamentalismo, è basso cinismo. Sarebbe interessante sapere da quale frase evangelica nasce tale insegnamento, e quando Gesù insegnò a mentire al nemico.
3) Lo sapevate cari fratelli testimoni che la stragrande maggioranza di voi siete considerati solo “soci aderenti”? (vedi Art.4) Eravate a conoscenza della divisione che vi è all’interno della Congregazione in “soci effettivi e soci aderenti”? (che non ha niente a che fare con la distinzione tra unto riamanente e grande folla). Lo sapevate che vengono considerati “soci effettivi” solo gli anziani che sostengono a tempo pieno l’opera di predicazione e che si sono resi disponibili per accettare qualsiasi assegnazione di servizio da parte della Congregazione? Di conseguenza, nemmeno le sorelle che sono pioniere speciali, o le mogli dei vari sorveglianti di distretto o di circoscrizione sono considerate “soci effettivi”, poiché non possono essere nominate “anziane”.
Lo sapevate che solo i soci effettivi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali?
Sarebbe interessante che la Società Torre di Guardia facesse conoscere realmente la differenza che passa tra “socio effettivo” e “socio aderente” visto che un semplice anziano di congregazione è solo “socio aderente” anche se è un anziano.
4) Lo sapevate che l’Assemblea è costituita solo dai “soci effettivi” (vedi Art.8 dello Stauto) i quali hanno il compito di approvare il bilancio?
Lo sapevate che ciascuno socio effettivo ha diritto di voto, e che le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggiornaza di voti? Vi hanno sempre fatto credere che il sistema elettivo con votazione per nominare od eleggere qualcuno è di origine satanica; da quando avete conosciuto la “verità” vi siete astenuti dall’andare a votare o fare partecipare i vostri figli alle innocenti votazioni scolastiche per eleggere il capoclasse, il consiglio di classe, etc., perché stando a quanto insegnato dal Corpo Direttivo, il metodo delle votazioni ha a che fare con Satana.
Come mai allora tale sistema è praticato dai “soci effettivi” tdG?
Sarà forse un’altra strategia nella guerra teocratica?
Meditate gente, meditate!!!
Baldassare La Fata