OSSERVATORIO delle LIBERTA’ ed ISTITUZIONI RELIGIOSE
Università degli Studi di Milano
e
CONGREGAZIONE CRISTIANA
DEI TESTIMONI DI GEOVA
STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Art. 1
E’ costituita la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Essa è l'ente centrale in Italia della Confessione religiosa aderente all'Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova rappresentata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (U.S.A.).
Ha la sede principale a Roma, in via della Bufalotta 128 1, e può aprire sedi secondarie nel territorio italiano e anche all'estero.
La Congregazione è un ente di religione e di culto, di istruzione, assistenza e beneficenza, con essenziale fine di religione e di culto.
Non ha finalità lucrative e non si propone guadagno o profitto pecuniario, né incidentalmente né in altro modo per i suoi membri, collaboratori e dirigenti.
Rappresenta le Congregazioni locali e i Testimoni di Geova di fronte alle Autorità e a terzi, e ne cura gli interessi.
La sua durata è illimitata.
Art. 2
Le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, deliberate dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 8, sono comunicate all'Autorità tutoria e registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche.
I mutamenti di carattere sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza della Congregazione sono comunicati all'Autorità tutoria che provvede ai sensi di legge.
Art. 3
La Congregazione -- in quanto ente centrale in Italia della Confessione dei Testimoni di Geova, la quale si ispira alla Sacra Bibbia ed opera affinché essa sia diffusa, letta e messa in pratica -- promuove e realizza ogni opportuna attività diretta a favorire il pieno soddisfacimento di questa finalità di fede. In particolare i suoi compiti sono:
a) predicare il Vangelo o buona notizia del Regno di Dio retto da Cristo Gesù in testimonianza al Nome e alla Parola dell'Onnipotente Dio Geova;
b) migliorare mentalmente e moralmente uomini, donne e fanciulli mediante l'istruzione basata sui principi della Bibbia e su inerenti soggetti scientifici, storici e letterari;
c) pubblicare, stampare, acquistare, distribuire Bibbie, libri, opuscoli, riviste e altri stampati a carattere religioso e culturale al fine di diffondere il messaggio biblico; curare H trasporto di detto materiale presso le Congregazioni locali alle quali è prevalentemente destinato;
d) impiegare stazioni radiotelevìsive, nonché altri mezzi dì diffusione, per la divulgazione della buona notizia del Regno di Dio;
e) organizzare adunanze e assemblee a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale per l'istruzione gratuita delle persone in merito alla Bibbia provvedendo e gestendo a tal fine idonei locali e luoghi, e organizzando i relativi servizi;
f) promuovere, assistere, guidare, coordinare, sorvegliare le Congregazioni locali, enti e associazioni attraverso i quali vengono conseguite le finalità religiose e culturali dei Testimoni di Geova;
g) nominare ed autorizzare ministri, anziani e servitori di ministero, sorveglianti di circoscrizione e di distretto, pionieri, affinché sia compiuta in tutto il territorio nazionale l'opera di predicare e insegnare pubblicamente e di casa in casa le verità della Bibbia alle persone disposte ad ascoltare;
h) preparare e addestrare pionieri, predicatori, conferenzieri, ministri, anziani e insegnanti mediante corsi o scuole bibliche e di addestramento;
i) addestrare missionari da inviare all'estero e mantenerli nonché sostenere l'opera delle missioni all'estero;
1) istituire e mantenere case religiose ed edifici per provvedere gratuitamente vitto e alloggio ai pionieri, predicatori, conferenzieri, ministri, anziani, insegnanti e missionari che frequentano i suddetti corsi e scuole;
m) promuovere la costruzione o l'acquisto di idonei locali per lo sviluppo della propria attività e di edifici di culto per le varie comunità;
n) promuovere attività assistenziali a favore dei fedeli bisognosi e organizzare soccorsi in caso di calamità;
o) gestire impianti tipografici per Provvedere al più basso costo il materiale indicato al punto c). A tali impianti sono adibiti esclusivamente Testimoni di Geova battezzati che prestano la loro opera gratuitamente e volontariamente come espressione della loro devozione a Dìo e contributo a sostegno della Sua opera. Il suddetto materiale, che è stampato esclusivamente per diffondere il culto e istruire le comunità di fedeli viene prevalentemente distribuito agli associati in Italia e all'estero. Non deve tassativamente contenere alcuna forma di pubblicità commerciale. Non può essere stampato materiale per conto di altre organizzazioni di qualsiasi genere;
p) promuovere attività per la diffusione della cultura fra gli associati, come visite a luoghi di interesse religioso ed altre iniziative;
q) tutelare in ogni sede e rappresentare le istituzioni indicate al punto f) e gli interessi generali dei Testimoni di Geova,
r) promuovere e sviluppare ogni altra attività ritenuta utile per il migliore conseguimento dei propri fini di religione e di culto.
Nella realizzazione dei suddetti compiti e al fine di mantenere l'unità di tutti i cristiani Testimoni di Geova nel mondo, la Congregazione opera in armonia con i principi e con le direttive dell'Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova.
SOCI
Art. 4
Sono soci effettivi della Congregazione i Testimoni di Geova con la qualifica di anziani che sostengono a tempo pieno l'opera di predicazione della buona notizia dei Regno di Dio; che si sono resi disponibili per accettare qualsiasi assegnazione di servizio da parte della Congregazione; che concorrono direttamente e in notevole misura alla realizzazione delle sue finalità.
Sono soci aderenti i Testimoni di Geova battezzati, associati alle Congregazioni locali, che sono attivamente impegnatì nella diffusione del messaggio biblico, frequentano le riunioni di culto e applicano le norme morali e di vita cristiana nella loro condotta.
Soltanto i soci effettivi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La qualifica di socio è personale. I relativi poteri non possono essere trasmessi ad eredi o legatari.
A tutti i soci spetta di: frequentare le riunioni di culto presso le Congregazioni locali; partecipare alla vita e all'attività di dette comunità e ricevere tramite esse assistenza spirituale e morale, addestramento e istruzione biblica.
Art. 5
L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, mentre l'ammissione dei soci aderenti è deliberata dal corpo degli anziani delle Congregazioni locali.
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per espulsione.
Le dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti, sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle Congregazioni locali.
I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi
1° e 2° del precedente art. 4.
I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi.
La decadenza e l'espulsione dei soci effettivi sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. La decadenza e l'espulsione dei soci aderenti sono deliberate dall'Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, ratificata dal Comitato Direttivo. I soci dimissionari, decaduti o espulsi, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
ORDINAMENTO DELLA CONFESSIONE
Art. 6
La Confessione Cristiana dei Testimoni di Geova si fonda sul principio, proprio del cristianesimo delle origini, della partecipazione di ogni fedele allo sviluppo della missione della confessione medesima, e sulla applicazione pratica delle norme bibliche nella propria vita.
La struttura dell'Organizzazione confessionale si articola nel modo seguente:
1) Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, detta anche Congregazione Centrale;
2) Congregazioni locali;
3) Circoscrizioni;
4) Distretti.
La CONGREGAZIONE CENTRALE costituisce l'organo direttivo della Confessione. Ad essa è preposto il Comitato Direttivo composto da tre o più membri anziani, sempre in numero dispari, uno dei quali è nominato Presidente. Ha sede a Roma.
Le CONGREGAZIONI LOCALI sono le comunità alle quali sono associati i Testimoni di Geova, nonché le persone che si interessano del loro messaggio, che abitano nella zona. Ad esse è preposto un corpo di anziani, che sono assistiti da servitoti di ministero. Le Congregazioni locali provvedono assistenza spirituale ai Testimoni associati e assistenza materiale ai bisognosi. Impartiscono istruzione biblica e assistono i Testimoni nell'attività di evangelizzazione.
Piú Congregazioni formano una CIRCOSCRIZIONE. Ad ogni Circoscrizione è preposto un anziano sorvegliante di circoscrizione, il quale visita periodicamente le Congregazioni per impartire istruzioni, dare incoraggiamento, offrire assistenza.
Più Circoscrizioni formano un DISTRETTO, a cui è preposto un anziano sorvegliante dì distretto. Il compito di tale sorvegliante è di assistere i diversi sorveglianti di circoscrizione, nonché i corpi di anziani delle Congregazioni locali, e tenere sotto la sua presidenza una o più assemblee religiose annuali per ciascuna Circoscrizione, al fine di edificare spiritualmente i fedeli che in essa risiedono.
Le dimensioni territoriali delle Circoscrizioni e dei Distretti dipendono dal numero delle Congregazioni esistenti nel territorio e dalle condizioni geografiche e sono stabilite dal Comitato Direttivo sempre nell'ambito del territorio italiano.
Le cerimonie fondamentali sono:
a) il BATTESIMO per immersione, a cui si sottopongono volontariamente, per divenire Testimoni di Geova, persone in età tale da consentire loro di prendere una decisione autonoma;
b) la COMMEMORAZIONE annuale della morte di nostro Signore Gesù Cristo mediante la Cena o Pasto serale del Signore.
Il culto dei Testimonì di Geova, consistendo prevalentemente nell'ascolto e nello studio della Parola di Dio, è incentrato sulle adunanze cristiane nel corso delle quali i Testimoni ricevono istruzione biblica. Varie adunanze settimanali si tengono negli edifici di culto denominatì "Sale del Regno", dove si parla del Regno di Dio, che è il tema principale della Sacra Bibbia.
Il matrimonio è ritenuto sacro, in quanto di origine divina, ed è celebrato da anziani appositamente nominati dalla Congregazione Centrale.
La famiglia, quale istituzione divina, costituisce il nucleo fondamentale delle comunità della Confessione.
I MINISTRI DI CULTO della Confessione sono denominati:
1) anziani (o presbiteri);
2) servitori di ministero (o diaconi);
3 pionieri (o evangelizzatori).
Detti ministri sono nominati dal Cornitato Direttivo della Congregazione Centrale, al quale spetta il giudizio definitivo sulla loro idoneità a svolgere le funzioni di ministro. Possono essere soggetti a trasferimento o revoca.
I requisiti del candidato alla nomina di anziano, tratti dalle Sacre Scritture, si possono compendiare nei seguenti:
a) esemplare condotta morale;
b) elevate qualità spirituali;
c) esemplare cura della propria famiglia secondo i principi cristiani;
d) diversi anni di fedele servizio e profonda esperienza cristiana;
e) capacità di insegnare accuratamente la Parola di Dio.
I requisiti dei servitori di ministero sono gli stessi previsti per gli anziani, salvo quelli di cui ai punti d) ed e) che sono richiesti in minore misura.
I requisiti dei pionieri sono:
a) esemplare condotta morale;
b) accurata conoscenza della Parola di Dio e buona capacità di insegnarla.
Dall'ordinamento della Confessione non è previsto per tutti i suindicati ministri di culto alcun abito religioso particolare.