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I DIECI COMANDAMENTI

Ultimo Aggiornamento: 04/09/2009 16:28
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04/09/2009 16:24

III. Le offese alla verità

 

2475 I discepoli di Cristo hanno rivestito “l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera” ( Ef 4,24 ). Bandita la menzogna, [Cf Ef 4,25 ] essi hanno deposto “ogni malizia e ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza” ( 1Pt 2,1 ).

 

 

2476 Falsa testimonianza e spergiuro. Una affermazione contraria alla verità, quando è fatta pubblicamente, riveste una gravità particolare. Fatta davanti ad un tribunale, diventa una falsa testimonianza [Cf Pr 19,9 ]. Quando la si fa sotto giuramento, è uno spergiuro. Simili modi di comportarsi contribuiscono sia alla condanna di un innocente sia alla assoluzione di un colpevole, oppure ad aggravare la pena in cui è incorso l'accusato [Cf Pr 18,5 ]. Compromettono gravemente l'esercizio della giustizia e l'equità della sentenza pronunciata dai giudici.

 

2477 Il rispetto della reputazione delle persone rende illecito ogni atteggiamento ed ogni parola che possano causare un ingiusto danno [Cf Codice di Diritto Canonico, 220]. Si rende colpevole:

- di giudizio temerario colui che, anche solo tacitamente, ammette come vera, senza sufficiente fondamento, una colpa morale nel prossimo;

- di maldicenza colui che, senza un motivo oggettivamente valido, rivela i difetti e le mancanze altrui a persone che li ignorano; [Cf Sir 21,28 ]

- di calunnia colui che, con affermazioni contrarie alla verità, nuoce alla reputazione degli altri e dà occasione a erronei giudizi sul loro conto.

 

2478 Per evitare il giudizio temerario, ciascuno cercherà di interpretare, per quanto è possibile, in un senso favorevole i pensieri, le parole e le azioni del suo prossimo:

 

Ogni buon cristiano deve essere più disposto a salvare l'affermazione del prossimo che a condannarla; e se non la possa salvare, cerchi di sapere quale significato egli le dia; e, se le desse un significato erroneo, lo corregga con amore; e, se non basta, cerchi tutti i mezzi adatti perché, dandole il significato giusto, si salvi [Sant'Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 22].

 

2479 Maldicenze e calunnie distruggono la reputazione e l' onore del prossimo. Ora, l'onore è la testimonianza sociale resa alla dignità umana, e ognuno gode di un diritto naturale all'onore del proprio nome, alla propria reputazione e al rispetto. Ecco perché la maldicenza e la calunnia offendono le virtù della giustizia e della carità.

 

2480 E' da bandire qualsiasi parola o atteggiamento che, per lusinga, adulazione o compiacenza, incoraggi e confermi altri nella malizia dei loro atti e nella perversità della loro condotta. L'adulazione è una colpa grave se si fa complice di vizi o di peccati gravi. Il desiderio di rendersi utile o l'amicizia non giustificano una doppiezza del linguaggio. L'adulazione è un peccato veniale quando nasce soltanto dal desiderio di riuscire piacevole, evitare un male, far fronte ad una necessità, conseguire vantaggi leciti.

 

2481 La iattanza o millanteria costituisce una colpa contro la verità. Ciò vale anche per l' ironia che tende ad intaccare l'apprezzamento di qualcuno caricaturando, in maniera malevola, un qualche aspetto del suo comportamento.

 

2482 “La menzogna consiste nel dire il falso con l'intenzione di ingannare” [Sant'Agostino, De mendacio, 4, 5: PL 40, 491]. Nella menzogna il Signore denuncia un'opera diabolica: “Voi. . . avete per padre il diavolo. . . non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna” ( Gv 8,44 ).

 

2483 La menzogna è l'offesa più diretta alla verità. Mentire è parlare o agire contro la verità per indurre in errore. Ferendo il rapporto dell'uomo con la verità e con il suo prossimo, la menzogna offende la relazione fondamentale dell'uomo e della sua parola con il Signore.

 

2484 La gravità della menzogna si commisura alla natura della verità che essa deforma, alle circostanze, alle intenzioni del mentitore, ai danni subiti da coloro che ne sono le vittime. Se la menzogna, in sé, non costituisce che un peccato veniale, diventa mortale quando lede in modo grave le virtù della giustizia e della carità.

 

 

2485 La menzogna è per sua natura condannabile. E' una profanazione della parola, la cui funzione è di comunicare ad altri la verità conosciuta. Il proposito deliberato di indurre il prossimo in errore con affermazioni contrarie alla verità costituisce una mancanza in ordine alla giustizia e alla carità. La colpevolezza è maggiore quando l'intenzione di ingannare rischia di avere conseguenze funeste per coloro che sono sviati dal vero.

 

2486 La menzogna (essendo una violazione della virtù della veracità) è una autentica violenza fatta all'altro. Lo colpisce nella sua capacità di conoscere, che è la condizione di ogni giudizio e di ogni decisione. Contiene in germe la divisione degli spiriti e tutti i mali che questa genera. La menzogna è dannosa per ogni società; scalza la fiducia tra gli uomini e lacera il tessuto delle relazioni sociali.

 

2487 Ogni colpa commessa contro la giustizia e la verità impone il dovere di riparazione, anche se il colpevole è stato perdonato. Quando è impossibile riparare un torto pubblicamente, bisogna farlo in privato; a colui che ha subito un danno, qualora non possa essere risarcito direttamente, va data soddisfazione moralmente, in nome della carità. Tale dovere di riparazione riguarda anche le colpe commesse contro la reputazione altrui. La riparazione, morale e talvolta materiale, deve essere commisurata al danno che è stato arrecato. Essa obbliga in coscienza.

IV. Il rispetto della verità

 

2488 Il diritto alla comunicazione della verità non è incondizionato. Ognuno deve conformare la propria vita al precetto evangelico dell'amore fraterno. Questo richiede, nelle situazioni concrete, che si vagli se sia opportuno o no rivelare la verità a chi la domanda.

 

2489 La carità e il rispetto della verità devono suggerire la risposta ad ogni richiesta di informazione o di comunicazione. Il bene e la sicurezza altrui, il rispetto della vita privata, il bene comune sono motivi sufficienti per tacere ciò che è opportuno non sia conosciuto, oppure per usare un linguaggio discreto. Il dovere di evitare lo scandalo spesso esige una discrezione rigorosa. Nessuno è tenuto a palesare la verità a chi non ha il diritto di conoscerla [Cf Sir 27,16; Pr 25,9-10 ].

 

2490 Il segreto del sacramento della Riconciliazione è sacro, e non può essere violato per nessun motivo. “Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per quasiasi causa” [ Codice di Diritto Canonico, 983, 1].

 

2491 I segreti professionali - di cui sono in possesso, per esempio, uomini politici, militari, medici e giuristi - o le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto, devono essere serbati, tranne i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità. Le informazioni private dannose per altri, anche se non sono state confidate sotto il sigillo del segreto, non devono essere divulgate senza un motivo grave e proporzionato.

 

 

2492 Ciascuno deve osservare il giusto riserbo riguardo alla vita privata delle persone. I responsabili della comunicazione devono mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze del bene comune e il rispetto dei diritti particolari. L'ingerenza dell'informazione nella vita privata di persone impegnate in un'attività politica o pubblica è da condannare nella misura in cui viola la loro intimità e la loro libertà.

 


V. L'uso dei mezzi di comunicazione sociale

 

2493 Nella società moderna i mezzi di comunicazione sociale hanno un ruolo di singolare importanza nell'informazione, nella promozione culturale e nella formazione. Tale ruolo cresce in rapporto ai progressi tecnici, alla ricchezza e alla varietà delle notizie trasmesse, all'influenza esercitata sull'opinione pubblica.

 

 

2494 L'informazione attraverso i mass-media è al servizio del bene comune [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Inter mirifica, 11]. La società ha diritto ad un'informazione fondata sulla verità, la libertà, la giustizia e la solidarietà:

 

Il retto esercizio di questo diritto richiede che la comunicazione nel suo contenuto sia sempre vera e, salve la giustizia e la carità, integra; inoltre, nel modo, sia onesta e conveniente, cioè rispetti scrupolosamente le leggi morali, i legittimi diritti e la dignità dell'uomo, sia nella ricerca delle notizie, sia nella loro divulgazione [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Inter mirifica, 11].

 

 

2495 “E' necessario che tutti i membri della società assolvano, anche in questo settore, i propri doveri di giustizia e di carità. Perciò si adoperino, anche mediante l'uso di questi strumenti, a formare e a diffondere opinioni pubbliche rette” [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Inter mirifica, 11]. La solidarietà appare come una conseguenza di una comunicazione vera e giusta, e della libera circolazione delle idee, che favoriscono la conoscenza ed il rispetto degli altri.

 

2496 I mezzi di comunicazione sociale (in particolare i mass-media) possono generare una certa passività nei recettori, rendendoli consumatori poco vigili di messaggi o di spettacoli. Di fronte ai mass-media i fruitori si imporranno moderazione e disciplina. Si sentiranno in dovere di formarsi una coscienza illuminata e retta, al fine di resistere più facilmente alle influenze meno oneste.

 

2497 Proprio per i doveri relativi alla loro professione, i responsabili della stampa hanno l'obbligo, nella diffusione dell'informazione, di servire la verità e di non offendere la carità. Si sforzeranno di rispettare, con pari cura, la natura dei fatti e i limiti del giudizio critico sulle persone. Devono evitare di cadere nella diffamazione.

 

2498 “Particolari doveri. . . incombono sull' autorità civile in vista del bene comune. . . E' infatti compito della stessa autorità. . . difendere e proteggere. . . la vera e giusta libertà di informazione”. . . “Mediante la promulgazione di leggi e l'efficace loro applicazione” il potere pubblico provvederà affinché dall'abuso dei media “non derivino gravi danni alla moralità pubblica e al progresso della società” [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Inter mirifica, 11]. L'autorità civile punirà la violazione dei diritti di ciascuno alla reputazione e al segreto intorno alla vita privata. A tempo debito e onestamente fornirà le informazioni che riguardano il bene generale o danno risposta alle fondate inquietudini della popolazione. Nulla può giustificare il ricorso a false informazioni per manipolare, mediante i mass-media, l'opinione pubblica. Non si attenterà, con simili interventi, alla libertà degli individui e dei gruppi.

 

2499 La morale denuncia la piaga degli stati totalitari che sistematicamente falsano la verità, esercitano con i mass-media un'egemonia politica sull'opinione pubblica, “manipolano” gli accusati e i testimoni di processi pubblici e credono di consolidare il loro dispotismo soffocando o reprimendo tutto ciò che essi considerano come “delitti d'opinione”.

 

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